22 maggio 2010
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa rigetta l’istanza della ditta ITA CTA s.r.l. per la realizzazione di un complesso edilizio nell’area di Santa Caterina in prossimita della riserva naturale "La Timpa".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza 311/10 del 7 aprile 2010, ha rigettato l’istanza della ditta ITA CTA s.r.l. tendente ad annullare l’ordinanza del TAR Sicilia – Catania n. 940/2008 emessa a seguito del ricorso di Legambiente. In particolare Legambiente, con il ricorso al TAR, si opponeva alle decisioni di una Conferenza di servizi con la quale si approvava il progetto e si rilasciava concessione edilizia per un insediamento turistico proposto dalla ditta ITA CTA s.r.l. nei pressi di Santa Caterina, a ridosso della riserva naturale “La Timpa”, del Sito di Interesse Comunitario e del bosco esistente.
Legambiente aveva evidenziato che la realizzazione dell’intervento, anche se ricadente al confine della riserva, determinerebbe un grave impatto paesaggistico; si realizzerebbe, infatti, un edificio di sei piani (di cui quattro fuori terra) e di notevoli dimensioni che, essendo posto in prossimità del ciglio della scarpata, incomberebbe su di essa, risultando marcatamente visibile da terra e dal mare per ampi tratti di litorale. Ma il danno maggiore sarebbe di tipo ambientale per le gravi conseguenze che si determinerebbero agli ambienti naturali protetti dalla zona A della riserva naturale “La Timpa”, oltre che dal Sito di Interesse Comunitario ITA070004 – Timpa di Acireale. Gravi impatti si determinerebbero già nella fase di realizzazione delle opere non soltanto per il disturbo antropico (rumori, polveri, ecc.), ma anche per il rischio di accentuare i fenomeni franosi in atto o di innescarne altri. Va ricordato, a tal proposito, che in corrispondenza dell’area dell’intervento è presente una frana attiva che si produsse subito dopo la realizzazione di uno scavo di forma rettangolare (delle dimensioni circa di 100 m per 60 m) e profondo circa 4 m rispetto al piano di campagna, in corrispondenza del quale si vorrebbe realizzare l’albergo.
L’albergo, che, come detto, si comporrebbe di sei piani, determinerebbe, in ogni caso e in maniera permanente, notevoli carichi sulla scarpata, accentuando, in ragione della sua ridotta vicinanza ad essa (il lato est dello scavo, parallelo al ciglio della scarpata, dista da questo ultimo appena 25 m), l’instabilità dell’attuale corpo di frana.
La realizzazione dell’albergo, quindi, manterrebbe il fenomeno franoso, potendolo anzi aggravare, con conseguenze negative per la stabilità della scarpata e conseguentemente della conservazione delle emergenze geologiche e vegetazionali presenti, accentuando, peraltro, situazioni di pericolosità già accertate.
Le conseguenze negative alla riserva deriverebbero quindi dal mantenimento o aggravamento del fenomeno franoso che causerebbe danni di natura geologica (disgregamento della scarpata e distruzione delle formazioni geologiche presenti) e non consentirebbe alla vegetazione di ricolonizzare l’area interessata dal fenomeno. Tutto ciò contravviene alle stesse finalità istitutive della riserva naturale che sono quelle di “consentire la conservazione e l’unicità delle numerose colate sovrapposte anche in epoche recenti (caratterizzanti l’edificio vulcanico affiorante nell’area della Timpa), delle condizioni giaciturali delle litologie e delle strutture vulcaniche, la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea nonché la conservazione dei valori paesaggistici della zona”.
Secondo Legambiente, in particolare, l’insediamento turistico non era realizzabile in quanto ricadente nella fascia di inedificabilità a tutela delle aree boscate e delle aree a macchia mediterranea che ricadono all’interno dell’area protetta.
Il CGA, nella sua ordinanza, ha rilevato che “oltre all’interesse boschivo vengono in discussione molteplici interessi paesistici-ambientali, compreso quello geologico e quello idrogeologico attestato dalla franosità del terreno riconosciuta implicitamente da entrambe le parti, salvo un diverso giudizio sullo stato di pericolo”.
Il CGA, inoltre, ritiene corretta la decisione del Giudice di primo grado sull’art. 10 l.r. n. 16/1996 (sul regime delle distanze del progettato insediamento dalle aree a bosco) e sull’art. 4 c. 4. della stessa legge secondo la quale “non perdono la qualificazione di bosco” i terreni su cui sorgono le formazioni di bosco e macchia mediterranea “temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l’incendio, sia per intervento antropico”.
Il Consiglio, infine, considerata la “complessità e la delicatezza dei problemi urbanistici prospettati”, nel rigettare l’istanza della Ditta, ha rinviato la decisione finale alla definizione del merito del ricorso.
l'ordinanza del C.G.A del 7 aprile 2010
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alcune immagini dell'area interessata dalla progettata realizzazione del complesso ediliziola a ridosso della zona A della riserva naturale "la Timpa" |
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(clicca per ingrandire) |
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