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12 marzo 2010

Tutelare anche i boschi con superficie non inferiore a 2000 m². Richiesta di Legambiente alla Soprintendenza ai Beni CUlturali ed Ambientali di Catania.

Legambiente ha espresso vivo apprezzamento sul lavoro svolto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania che ha rilevato le aree boscate nel territorio della provincia di Catania e a trasmesso a tutti i comuni le relative cartografie. La presenza della cartografia dovrebbe porre termine alla distruzione dei boschi spesso ignorati dagli stessi comuni che rilasciavano concessioni edilizie illegittime.

Legambiente ha tuttavia chiesto alla Soprintendenza di volere aggiornare la carta delle aree boscate includendo anche i boschi con superficie non inferiore a 2000 m².
Infatti, l’art. 2 c. 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, stabilisce che:

Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.”.

Va considerato che la presenza della normativa della Regione Siciliana, che fissa in 10000 m² la superficie minima per la definizione di bosco, non può derogare alle specifiche competenze dello Stato e all’individuazione del vincolo paesaggistico, la cui violazione assume rilievo penale, anche ai boschi con superficie non inferiore a 2000 m². Sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito l’applicazione in tutto il territorio nazionale della definizione di bosco ai sensi del Decreto Legislativo 227/2001.